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Marrella, Fabrizio, La nuova lex mercatoria, Principi Unidroit ed usi di contratti des comercio internazionale, CEDAM, Tratto di dritto commerciale e di dritto publico dell‘economia, Volume 30, Padova 2003

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Marrella, Fabrizio, La nuova lex mercatoria, Principi Unidroit ed usi di contratti des comercio internazionale, CEDAM, Tratto di dritto commerciale e di dritto publico dell‘economia, Volume 30, Padova 2003
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Content

Parte seconda - La nuova Lex Mercatoria: Esame sistematico delle sue manifestazioni sul piano giurisprudenziale, legislativo e dottrinale

Capitolo settimo

Sezione IV:CONCLUSIONI: L'EFFETTO ESPANSIVO DELLA LEX MERCATORIA SUL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

SOMMARIO: 1. Lex mercatoriae cerchi concentrici. - 2. Formazione, validità ed invalidità del contratto. - 3. L'adempimento e l'inadempimento. - 4. L'interpretazione del contratto. - 5. Principi di diritto processuale transnazionale. - 6. Prospettive di sviluppo.

1. Lex mercatoria e cerchi concentrici.

La nuova lex mercatoriadetermina l'espansione del diritto internazionale dell'economia nel campo dei rapporti privatistici e di natura mista e tale fenomeno può essere visualizzato attraverso dei cerchi concentrici.Nel cerchio più piccolo rientrano gli usi del commercio internazionale ed i contratti tipo internazionalmente diffusi che si sono esaminati nella prima parte del presente studio. Nel cerchio successivo, rientreranno, invece, i principi generali di diritto dei contratti i quali si pongono ad un livello

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superiore di astrazione rispetto alle regole di dettaglio contenute negli usi, raggiungendo il livello massimo saldandosi con i principi generali di diritto di cui all'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. I principi generali di diritto assumono dunque una funzione ordinatoria rispetto a classi di norme di diversa provenienza formale, grazie alla loro generalità ed astrattezza.

Passando ad esaminare alcuni degli elementi più importanti di cui si compone la nuova lex mercatoria si possono individuare, ratione materiae, principi di diritto sostanziale e di diritto processuale; ratione personae, principi valevoli per qualunque tipo di contratto ovvero valevoli nei contratti tra Stati e stranieri o tra questi ultimi e le organizzazioni internazionali; inoltre; è possibile individuare principi generalissimi e principi dotati di un minore grado di astrazione 231 .

Tra i principi generali dotati del più alto grado di astrazione rileva in primis, il principio pacta sunt servanda. Trattasi di un principio che ha ricevuto una consacrazione sia nella prassi arbitrale 232 , che nelle recenti compilazioni di principi 233 che in alcune codificazioni nazionali recenti, 234 in clausole di modelli contrattuali, 236 che in dottrina 237 .

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In direzione opposta al principio patta sunt servanda, ovvero, secondo gli anglofoni, della sanctity of contract, opera, nei contratti di durata, il principio rebus sic stantibus 238 .

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Chiave di volta dei due opposti principi è il principio di buona fede su cui convergono principi codificati 239 , dottrina 240 , prassi arbitrale 241 e normativa, sia nazionale 242 che internazionale 243 .

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2. Formazione, validità ed invalidità del contratto.

Riducendo il grado di astrazione dei principi generali e venendo alla materia della formazione del contratto, è stato detto che risulta assai difficile se non impossibile ascrivere il principio della culpa in contrahendo ai principi generali de quibus 244 . Ciònonostante, sembra prevalere la soluzione opposta 245 . Ne risulta che, qualora una delle parti abbia condotto od interrotto le trattative in mala fede, tale comportamento risulta contrario ai principi generali con il risultato di dovere risarcire le perdite cagionate all'altra parte.

In materia di contratti tra Stati e stranieri vige poi un principio, non contemplato dai Principi Unidroit e Lando ma ormai consolidato in giurisprudenza, in base al quale lo Stato o una sua emanazione non può invocare la propria immunità, la propria sovranità o il difetto di potere a stipulare, inbase al proprio diritto interno 246 .

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Altro principio generale è quello per il quale il silenzio o l'inerzia, di per sé, non equivalgono ad accettazione di una proposta contrattuale 247 .

Circa i requisiti di forma del contratto sembra prevalere una certa libertà. Pertanto, non si richiede che un contratto transnazionale sia concluso o sia provato per iscritto potendo essere provato con ogni mezzo, inclusi i testimoni 248 .

Infine, occorre sottolineare, il principio generale dell'invalidità del contratto contra bonos mores 249 .

3. L'adempimento e l'inadempimento.

In fase di adempimento del contratto, trova applicazione il principio di buona fede.

Meno agevole appare, invece, generalizzare la distinzione esistente tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato nonostante la sua importanza nel commercio internazionale. In materia, sembra affermarsi il princi-715 pio in base al quale qualora l'obbligazione di risultato debba risultare da una pattuizione espressa. Diversamente, quando l'obbligazione di una partecomporti il dovere di adoperarsi con diligenza nell'esecuzione della prestazione, quella parte è tenuta a compiere gli sforzi che una persona ragionevoledella stessa qualità compirebbe nelle medesime circostanze 250 .

Appositi principi realizzano quelle esigenze di informazione che, come si è rilevato nella prima parte del presente studio, non hanno epoca. Queste esigenze hanno trovato una compiuta espressione nei Principi Unidroit attraverso l'enunciazione del generale dovere di cooperazione tra le parti. In base a tale principio, ciascuna delle parti è tenuta a cooperare con la controparte quando questa può ragionevolmente attendersi tale cooperazione perl'adempimento delle proprie obbligazioni. Tale principio, che esprime in senso transnazionale la nozione di buona fede oggettiva (la correttezza dell'art. 1175 in diritto italiano), ha trovato espressione sia nei principi Unidroit che nella giurisprudenza arbitrale 251 .

Alla complessa problematica dell'equilibrio contrattuale nell'adempimento delle obbligazioni si collega poi il principio dell'hardshipche viene definito in termini assai analitici nei Principi Unidroit. Trattasi di eventi chealterano in modo sostanziale l'equilibrio del contratto o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. Anche sull'hardship, nonostante le variazioni a livello del diritto interno, sembra sussistere una sostanziale convergenza 252 .

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Sempre in materia di adempimento, si osserva una maggiore uniformità con riferimento all'art. 6.1.4 dei Principi Unidroit che stabilisce l'ordine del- le prestazioni. In base al suddetto principio, qualora le prestazioni delle par- ti possono essere eseguite contemporaneamente, le parti sono obbligate a farlo, a meno che le circostanze non indichino altrimenti. Se poi, l'adempi- mento di una delle parti richiede un certo lasso di tempo, dovrà essere data priorità a quest'ultimo 253 .

In materia di determinazione del prezzo nel contratto, appare radicato il principio contenuto all'art. 5.7 dei Principi Unidroit in base al quale se un contratto non contiene la fissazione del prezzo, si reputa che le parti abbia- no fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per prestazioni dello stesso tipo, in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato 254 .

Altri principi si possono rinvenire in materia di moneta di pagamento. A giusto titolo, l'art. 6.1.9 dei Principi Unidroit, stabilisce che se un'obbligazione pecuniaria è espressa in una moneta diversa da quella del luogo stabilito per il pagamento, essa può essere pagata dal debitore nella moneta delluogo di pagamento. Fa eccezione il caso in cui detta moneta non sia libera- 717 mente convertibile o quando le parti abbiano espressamente stipulato che il pagamento deve avvenire in una moneta determinata. Inoltre, il pagamento deve avvenire al corso del cambio prevalente nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento 255 . Analogamente si può dire per le modalità di pagamento prevedendo il pagamento con ogni mezzo in uso nella prassi commerciale nel luogo di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, ai sensi dei Principi 6.1.7 e 6.1.8.

Un elementare principio di civiltà giuridica vuole che ogni inadempimento attribuisca al creditore il diritto al risarcimento del danno 256 . Tuttavia appositi Principi Unidroit limitano il diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione di quanto fornito. Questi incarnano una regola fondamentale che risale al generale principio di conservazione del contratto inteso a favorire, nell'antica come nella nuova lex mercatoria, la massima circolazione di beni e diritti. Pertanto, la risoluzione del contratto viene ammessa solo se l'inadempimento della controparte costituisce un inadempimento essenziale 257 .

Un apposito principio stabilisce, poi, che, in caso di inadempimento, la parte inadempiente è responsabile solo per il danno che ha previsto o poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza del proprio inadempimento 258 .

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In quest'ambito si inserisce anche il principio della forza maggiore in base al quale la parte inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che l'inadempimento è dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmente tenuta à prevedere al momento della conclusione del contratto 259 .

A detto principio si collega quello della mitigazione del danno in base al quale la parte inadempiente non risponde del danno sofferto dal danneggiatonella misura in cui poteva essere ridotto da quest'ultimo adottando misure ragionevoli. In caso contrario, lo stesso danneggiato potrà recuperare le spese in cui sia ragionevolmente incorso al fine di ridurre il danno 260 .

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In materia di clausola penale (penalty clause; clause pénale; Vertragsstrafesversrprechen) sussiste una spiccata convergenza a favore della validità della clausola con la quale si pattuisce che la parte inadempiente debba pagare alcreditore una somma pre-determinata 261 . Secondo i principi Unidroit, poi,l'creditore ha diritto a detta somma indipendentemente dal danno effettivamente subito a meno che questa non risulti manifestamente eccessiva: circostanza questa che porterebbe alla riduzione ad una misura ragionevole.

Inoltre, altro principio generale su cui l'antica lex mercatoria aveva influito al tempo della codificazione nazionale del diritto commerciale, è quello della prescrizione. La necessità di prescrivere, trascorso un certo tempo, l'eventuale azione della controparte significava sicurezza dei traffici e certezza del diritto. Tuttavia alla convergenza sulla nozione generale di prescrizione si contrappone oggi la divergenza sulla determinazione dei termini cherestano soggetti alle mutevolezze del diritto statale 262 .

Infine, occorre osservare, accanto ai principi sopra citati, l'esistenza di unaltro principio generale valevole nei rapporti tra Stati e stranieri. Trattasi del principio in base al quale, le nazionalizzazioni e le espropriazioni di investimentistranieri comportano un obbligo di indennizzo 263 . Detto indennizzo 720 deve essere "effettivo", ovvero deve essere versato in moneta convertibile, in modo adeguato e tempestivo (prompt, adequate and effective). .

4. L'interpretazione del contratto

Per quanto concerne la materia dell'interpretazione del contratto, risulta pacifico che l'organo giudicante dovrà interpretare secondo la comune intenzione delle parti. Nel caso, tuttavia, in cui non risulti possibile determinare detta intenzione, si dovrà attribuire al contratto il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero attribuito nelle medesime circostanze. Inoltre, altro principio rilevante, le clausole devono essere interpretate attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del contratto o della dichiarazione in cui sono inserite secondo un'interpretazione complessiva (cohérence du contrat) 264 .

Un ulteriore principio in materia è sicuramente quello della conservazione del contratto in senso sostanziale (de l'effet utile o, secondo il brocardo latino ut res magis valeat quam pereat), in base al quale l'interpretazione delle clausole deve essere orientata nel senso in cui tutte possano avere qualche effetto anziché in quello in cui talune non ne avrebbero avuto alcuno 265 .

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Il medesimo principio, per quanto nulla dispongano i Principi Unidroit e Lando, risulta avere anche una dimensione conflittualistica. La scelta di un diritto applicabile che portasse all'annullamento del contratto può essere scartata a favore della determinazione di un ordinamento in favorem validitatis pacti 266 .

L'interpretatio contra proferentem opera, invece, in caso di ambiguità delle clausole nel senso di attribuire preferenza ad un'interpretazione sfavorevole per la parte che le ha redatte 267 .

Inoltre, nel lodo CCI n. 7110, gli arbitri hanno rilevato che il principio dell'interpretatio contra proferentem costituisce un principio di interpretazione comunemente accolto negli ordinamenti giuridici statuali, che ha trovato ampie applicazioni nella prassi arbitrale internazionale ed è stato più volte identificato dalla dottrina alla stregua dei principi generali di diritto 268 .

Corollario al citato principio è quello che si potrebbe denominare di "coerenza interpretativa", in base al quale gli stessi termini e le stesse espressioni devono essere interpretati allo stesso modo dal collegio arbitrale relativamente alla controversia in esame 269 .

722 Un ulteriore principio generale non contemplato nei Principi Unidroit è quello della relatività degli effetti contrattuali, noto in tutti gli ordinamenti giuridici attraverso il brocardo res inter alios acta tertii nec nocent nec prosunt 270 .

5. Principi di diritto processuale transnazionale.

Esistono, poi, una serie di principi valevoli in materia processuale. Questi principi vanno sempre più cristallizzandosi nel diritto interno attraverso l'ondata di riforme in materia di disciplina dell'arbitrato tuttora in corso. In questa materia, tuttavia, il ruolo di pioniere non è svolto dal legislatore nazionale bensì dalle associazioni di categoria ed in particolare da enti come la CCI, la AAA, la LCIA e lo stesso ICSID. Sono questi enti ed in particolare la CCI a creare il tessuto normativo su cui si delinea l'evoluzione della disciplina (prima di fonte privatistica poi di fonte statale ed interstatale) dell'arbitrato e delle altre forme di risoluzione pacifica delle controversie 271 .

I principi generali in materia di arbitrato sono, infatti, espressione. di una nuova lex mercatoria di natura processuale, che, al pari dell'antica, supera in radice le norme codificate nei codici di procedura civile e commerciale nazionali per secernere norme speciali adatte alla risoluzione delle controversie tra operatori provenienti da tutto il mondo.

Un principio generale fondamentale in materia processuale è quello dell'autonomia della convenzione di arbitrato 272 . Tale principio va rafforzan-723 dosi sempre più, e sembra incontrare un limite nei casi più gravi di nullità del contratto principale come ad esempio nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato estorto con violenza 273 . Se, poi il principio della validità della clausola compromissoria deve cedere di fronte alle ipotesi più estreme di c: nullità del contratto principale, non si richiede che la clausola stessa sia contenuta nello stesso documento. In materia viene ormai ammessa la validità della clausola per relationem quantunque si riscontri ancora una difformità di interpretazione al livello delle giurisprudenze nazionali 274 .

Sempre nello stesso contesto, si devono poi inserire i principi in base ai quali lo Stato e gli enti governativi posseggono la capacità di compromette re, re, ma non possono invocare la propria legge nazionale per invalidare la convenzione di arbitrato, come si è già osservato in materia di contratto principale 275 .

Altro principio generale è quello riassunto nel brocardo actori incumbit probatio come si è avuto modo di rilevare a proposito del lodo CCI n. 8264, precedentemente esaminato 276 . Gli arbitri hanno hanno precisato il principio con queste parole:

"S'il est exact en effet qu'il appartient au créancier insatisfait d'établir la dé-724 fallance de son débiteur, il est tout aussi clair qu'une fois établie l'obligation litigieuse et alléguée son inéxecution, c'est au debiteur de prouver qu'il a effectué les prestations promises. La preuve d'un fait negatif étant impossible à apporter, c'est à [la dèmanderesse], en l'espèce de révéler quels perfectionnements ont été communiqués. Sauf à prétendre ou à admettre ... qu'elle n'vait rien à communiquer" .

6. Prospettive di sviluppo.

La mondializzazione giuridica è il portato di un processo d'integrazione economica i cui principali motori sono la liberalizzazione degli scambi internazionali e dei movimenti dei capitali; l'accelerazione del progresso tecnologico e l'avvento della società dell'informazione. Questi tre elementi si rafforzano reciprocamente, per il fatto che il progresso tecnologico stimola gli scambi internazionali e che il commercio mondiale consente a sua volta migliore diffusione dei progressi tecnologici.

Superato il dibattito circa l'esistenza della lex mercatoria si dischiudono nuovi orizzonti per la dottrina evidenziando la problematica dei confini del fenomeno studiato 277 .

A tale scopo, è rivolta l'analisi dei limiti della nuova lex mercatoria cui sono dedicati i capitoli successivi.

231 L'analisi della consistenza della lex mercatoria quale espressione di diritto internazionale privato materiale di origine astatuale, può oggi essere effettuata attraverso la consultazione via internet di due banche dati: l'una si reperisce al sito internet http://www.uni-lex.info ed è consacrata ai Principi Unidroit; l'altra, più orientata verso le altre possibili componenti della lex mercatoria, si rinviene nel sito http://www.tldb.de , curato dal Prof. Berger.
232 Cfr. ad es. i lodi Sapphire in ILR, 1967, p. 136; TOPCO in ILM, 1978, p. 19; LIAMCO, in ILM, 1981, p. 54; i lodi CCI n. 4972 , in Recueil CCI, III, p. 380, 383; n. 5485, Yearbook, 1989, pp. 156, 168 ; n. 5953, in Clunet, 1990, p. 1056 ; n. 7331, in Clunet, 1995, pp. 1001-1002 ; n. 8365, in Clunet, 1997, p. 1078 . Sul tema dei rapporti tra buona fede e pacta sunt servanda v. lodo CCI n. 4761, Clunet, 1987, p. 1012 ; e per un esame sommario dei limiti del principio di buona fede relativamente a delle clausole di indicizzazione v. il lodo CCI n. 3344, in Clunet, 1982, p. 978 ; sulla tensione esistente tra il principio pacta sunt servanda e la clausola rebus sic stantibus v. PAULSSON, La lex mercatoria dans l'arbitrage C.C.I, in Rev. arb., 1990, p. 55 s. , in part. p. 84; DASSER, Lex mercatoria, cit., p. 10; HORN, Uniformity and diversity in the law of international commercial contracts, in HORN (ed.), Transnational Law, cit., 6 s.
233 Cfr. art. 1.3 Principi Unidroit; Art. 101 (2) Mc Gregor Contract Code.
234 Art. 16 China FECL; Art. 1434 Code Civil du Québec . * nella CVIM, *235* Art. 29, § 1, CVIM.
236 Clausola n. 13.1 contratto FIDIC.
237 V., tra i molti,WEHBERG, Pacta sunt servanda, in AJIL, 1959, p. 775 s. ; PAULSSON in Rev. arb., 1990, p. 55 , in part. p. 82 s.; van HOUTTE, in GAILLARD (ed.), Transnational Rules, p. 105, spec. p. 107 ss. ; RIPERT, Les Règles du droit civil applicables aux rapports internationaux, cit., in RCADI, 1933-II, p. 569, spec. p. 589 ; LAUTERPACHT, Private Law Sources...,cit., p. 56 s. ; BLESSING, Das neue internationale Schiedsgerichtsrecht der Schweiz - Ein Fortschritt oder ein Rückschritt?, in BÖCKSTIEGEL (ed.), Die internatinnale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz (II), Cologne, Berlin, Bonn, Münich 1989, p. 13 s. ; CHENG, Generai Principles..., cit., p. 112 s. ; DROBNIG, Generai Principles of European Contract Law, in VOLKEN/SARCEVIC (eds.), Dubrovnik Lectures, p. 313 s. ; OSMAN, Lex mercatoria..., cit., p. 29 s.; FOUCHARD, L'arbitrage commerciai international, cit., p. 442 ; GOLDMAN, in LEW (ed.), Contemporary Problems, op. cit., p. 125 ; GOLDSTAIJN, The New Law Merchant reconsidered, in Festschrift Schmitthoff, p. 171 ; van HOF Commentary on the UNCITRAL Arbitration Rules, The Hague, 1991, p. 243 s.; HORN, Internationale Anleihen, cit., p. 520 ; LOWENFELD, Lex mercatoria: An Arbitrator's View, in Arb. Int'l, 1990, p. 133, spec. p. 148 ; Black's Law Dictionary, p. 1109; MAGNUS, Die allgemeinen Grundsätze im UN-Kaufrecht, in RabelsZ, 1995, p. 469, spec. p. 480 ; P. MAYER, Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce international, in Etudes P. Lalive, p. 543, spec. 550 ; MOLINEAUX, Moving towards a construction lex mercatoria, A Lex Constructionis, in J. Int'l Arb., 1997, p. 55, spec. 64 ; NASSAR, Sanctity of contracts revisited, Dordrecht, Boston, London, 1995, p. 6 ; SCHMITTHOFF, International trade usages, n. 70 . Rilievi critici sono stati mossi al principio in esame da alcuni specialisti in materia di contratti tra Stati e stranieri in quanto, a loro giudizio, si corre il rischio di legittimare le pretese degli Stati in caso di "manipolazione" del loro diritto interno qualora risultasse applicabile alla controversia. V. LAVIEC, Protection et promotion des investissements, Paris, 1985, p. 250 s.; cfr. JENNINGS, What is International Law and How Do We Tell It When We See It?, in SYIR, 1981, p. 59, a p. 73 .
238 V. artt. 6.2.1-6.2.3. Principi Unidroit ; Art. 6.111 PECL ; Art. 408 Contract Code; Uncitral Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, Hardship Clauses, n. 1.2; cfr. anche l'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, e le annotazioni di BROWNLIE, Principles of Public International Law, p. 619 s.  Nel diritto interno v. art. 1467 c.c. ; in Francia la Cour de Cassation ha, in passato, negato la validità della clausola rebus sic stantibus, v. ad es. Arrét du Canal de Craponne del 6 marzo 1876, D., 1876, p. 1; v. FOUCHARD, L'Arbitrage Commerciai International, p. 429. V. altresì l'art. 6.258 del nuovo codice civile olandese; Part. 451 del Codice civile russo; sul diritto tedesco v. KÖBLER, Die "clausula rebus sic stantibus" als allgemeiner Rechtsgrundsatz, Tubingen, 1991, p. 272 s. ; nel diritto inglese v. J. Lauritxen A.S. v. Wijsmüller B. V., 1 Lloyd's L. Rep. [1990], p. 1 s. Nella giurisprudenza arbitrale v. i lodi CCI n. 1512, in Yearbook, 1967, p. 128, spec. 129 ; n. 2291, in Clunet, 1976, p. 989 ; n. 2478, in Clunet, 1975, p. 925 ; n. 5961, in Clunet, 1997, p. 1051 ; v. anche Iran-US Claims Tribunal in Gould Marketing, Inc. v. Ministry of National Defence, in CTR 3, p. 147, spec p. 153 s.; Anaconda-Iran Ltd. v. Iran, in CTR, 1986, p. 199, spec. 211 s.; nonché Mobile Oil Iran et al v. Iran, in CTR, 16, p. 3 s. In dottrina, si vedano OPPETIT, L'Adaptation des contrats internationaux aux changement de circonstances: la clause de hardship, in Clunet, 1974, p. 794 s.; RIPERT cit., in RCADl, 1933/II, p. 569, spec. p. 603; DELAUME, Transnational Contracts, § 2.09; FONTAINE, Les clauses de hardship - Aménagement conventionnel de l'imprévision dans les contrats à long terme, in DPCI, 1976, p. 7 s. ; GOLDMAN, cit., p. 125; HORN, Changes in circumstances and the revision of contracts in some European laws and in International Law, in HORN (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, London, Frankfurt, 1985, p. 25 ; van HOUTTE Changed circumstances and pacta sunt servanda, in GAILLARD (ed.), Transnational Rules, cit., p. 107, spec. p. 115 s. ; KAHN, "Lex mercatoria" et pratique des contrats internationaux, in Le contrat économique international, cit., p. 205 ; MASKOW Hardship and performance, in AJCL, 1992, p. 657 s., spec. p. 658 s. ; MELIS, Force majeure and hardship clauses in international commercial contracts in view of the practices of the ICC Court of arbitration, in J. Int'l Arb., 1984, p. 213 s. ; MUSTILL, The New lex mercatoria: The first twenty-five years, cit., p. 111 ; NASSAR, Sanctity of contracts revisited, cit., p. 193 s ; SORNARAJAH International commercial arbitration, Singapore, 1990, p. 261 ; ZAKARIYA, Changed circumstances and the continued validity of mineral development contracts, in HOSSAIN (ed.), Legal Aspects of the new international economic order, London, New York, 1980, p. 263 s.; cfr. CHENG, General Principles, cit., p. 118 s. ; ZIMMERMANN, The Law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition, Münich, Cape Town, 1990, p. 580 ; cfr. P. BERNARDINI, Adaption of Contracts, in SANDERS (ed.), ICCA Congress ser. no. 1, 1983, pp. 211, 212 . Sui rapporti tra il principio pacta sunt servanda e quello di hardship cfr. Part. 6.2.1 Principi Unidroit e l'art. 6.111 (1) dei Principi Lando. Dai commentari alle due serie di principi emerge che, nei contratti internazionali, il principio pacta sunt servanda appare la regola mentre quello rebus sic stantibus l'eccezione, v. a tale proposito anche il lodo CCI 1512, in Yearbook, 1976, p. 128 .
239 Artt. 1.7, 4.8 (2) (c), 5.2 (c) dei Principi Unidroit; art. 1.106 PECL , Art. 201 Contract Code. Art. 7 (1) CVIM, che contempla la buona fede solo interpretativa; tuttavia, la dottrina specialistica ha evidenziato che la buona fede permea la CVIM alla stregua di uno standard generale di condotta v. FARNSWORTH, Duties of good faith and fair dealing under the UNIDROIT Principles, relevant international conventions and national laws, in Tul. J. Int. Comp. L., 1995, p. 56.
240 CHENG, General Principles, cit., p. 106 s
241 Lodo CCI n. 2291, Clunet, 1976, p. 989
242 Cfr. Part. 1134 Code civil francese
243 Artt. 4 (1) e 6, della Convenzione Unidroit sul factoring internazionale
244 E. SALVATORE, La nuova lex mercatoria, in Contratto e impresa/Europa, 1996, p. 789 s. che afferma l'esigenza di una grande cautela nell'accoglimento della dottrina della culpa in contrahendo data la sua inesistenza in Common Law e l'impossibilità di ottenere pronunce arbitrali che ne uniformino i principi di fondo a causa del grado di dettaglio e di divergenza delle norme interne presenti nei codici nazionali. A nostro parere, tuttavia, l'ammissibilità di detto principio non provoca problemi radicalmente diversi rispetto ad altri principi come ad esempio quello di buona fede.
245 Cfr. art. 2.15 Principi Unidroit; art. 2.301 (2) PECL; art. 1337 c.c. italiano; in giurisprudenza arbitrale v. il lodo CCI n. 2291 in Clunet, 1976, p. 89, con nota di DERAINS; n. 2508; n. 2540. In dottrina cfr. BONELL, An International Restatement of Contract Law, cit., p. 83; ICC (ed.), Formation of contracts and precontractual liability, passim; FILALI, Lex mercatoria, p. 69 s.; KESSLER, FINE, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith and Freedom ofContract: A Comparative Study, in Harv. L. Rev., 1963/64, p. 401 s.; LANDO, When will a person be liable or bound when negotiating a contract?, in Festskrift til Birger Stuevold Lassen, Oslo, 1997, p. 623 s.; cfr. MUSTILL, cit., p. 86 s.; SMIT, GASTON, LEVITSKY (eds.), International Contracts, New York, p. 76 s.; FARNSWORTH, On contracts, cit., p. 191; nel diritto britannicoed australiano una nozione equivalente a quella della responsabilità precontrattuale viene construita sulla base dell' "equitable estoppel", mentre nel diritto francese la nozione di responsabilità pre-contrattuale sembra essere negata sulla base dell'adagio "pas de responsabilité contractuelle sans un contrar préalable", ciò tuttavia non impedisce di ricostruire la fattispecie attraverso le categorie della asize>responsabilité delictuelle, v. KAHN, La vente commerciale internationale, cit., p. 65; RABELLO, La Théorie de la "Culpa in Contrahendo" et la Loi Israélienne sur les Contrats 1973, in RIDC, 1997, p. 37 s.; sostiene il farsi strada di una nozione di culpa in contrahendo nella CVIM BONELL, Vertragsverhandlungen und culpa in contrahendo nach dem Wiener Kaufrechtsübereinkommen, in RIW, 1990, p. 700.
246 Tale principio trova consacrazione nei lodi Revere Copper & Brass, Inc. v. OPIC, cit., p. 1332 s.; TOPCO, cit., ILM, 1978, p. 19; LIAMCO, cit., ILM, 1981, p. 54 s.; AMINOIL, cit., in ILM, 1982, p. 1006; FRAMATOME, Yearbook, 1983, p. 94, 101. In dottrina v. P. MAYER, Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce international, in Etudes P. Lalive, p. 552; PAULSSON, cit., p. 81 s.; LOWENFELD, cit., p. 148; MUSTILL, cit., p. 112; nonché la compilazione di principi generali in Harv. L. Rev., 1988, p. 1816 s., a p. 1826. In diritto internazionale pubblico, un analogo principio si rinviene all'art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
247 Cfr. art. 2.6 Principi Unidroit; artt. 2.204, 2.205 (3) PECL; Art. 13 Contract Code. V. anche l'art. 18 (1) della CVIM. In giurisprudenza arbitrale v. lodo CCI n. 2530, Clunet, 1967, p. 992; n. 3243, Clunet, 1983, p. 968; n. 3344, Clunet, 1982, p. 979, spec. 980 s., con nota di GAILLARD; n. 5904, Clunet, 1989, p. 1108 con nota di DERAINS; n. 6309, Clunet, 1991, p. 1046; n. 8365, Clunet, 1997, p. 1078. In dottrina v. tra i molti v. FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, p. 432, ove riferimenti ad un lodo CCI n. 543 del 10 marzo 1934; LOWENFELD, cit., p. 133 s.; MUSTILL, cit., p. 114; PAULSSON, cit., p. 89 s., FARNSWORTH, in BIANCA, BONELL, Commentary on the international sales law, Milano, 1987, sub art. 18, che afferma "...if, in addition to his silence, the offeree takes some affirmative act, as where a buyer exercises dominion over goods shipped to him that act may amount to acceptance".
248 Cfr. art. 1.2 Principi Unidroit; art. 2.101 (2) PECL. V. altresì l'ari. 11 CISG; art. 3 ULF; artt. 3, 15, e 60 ULIS. Nel diritto interno v. ad es. Part. 159 del codice civile Russo. In dottrina cfr. tra i molti GOLDMAN, Nouvelles réflexions..., in Etudes P. Lalive, p. 249.
249 Cfr. artt. 501 (a), 511 s. Contract Code che si riferisce, tuttavia, all'inefficacia e non alla invalidità del contratto. In diritto interno v. art. 1343 c.c.; art. 10 China FECL; § 138 BGB, l'art. 1413 Code Civil del Québec; l'art. 169 del Codice civile Russo. In giurisprudenza v. in particolare i lodi CCI nn. 1110, (lodo Lagergren); n. 2730, in Clunet, 1984, p. 914 con nota di DERAINS; n. 3916, ivi, p. 930; RIPERT, cit., p. 596; CHENG, General principles, cit., p. 158 s.; MUSTILL, cit., p. 111; PAULSSON, cit., p. 89; STORY, Commentaries on the conflict of laws, p. 330: "Indeed a broader principle might be adopted ... in respect to foreign contracts ... that no man ought to be heard in a court of justice to enforce a contract founded in or arising out of moral or political turpitude...".
250 Art. 5.4 (2) Principi Unidroit. In giurisprudenza arbitrale v. lodo ad hocdel 30 novembre 1992, in Yearbook, 1994, p. 33 s.
251 Cfr. Art. 5.3 Principi Unidroit; art. 1.202 PECL. Tra le convenzioni internazionali v. art. 39 (1) CVIM. Tra i modelli contrattuali di fonte intergovernativa v. art. 25.2 ECE-General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export(1957); tra i modelli contrattuali di fonte privatistica v. artt. 8.1, 12.2 FIDIC Red Book, Part I Generai Conditions; V. tra le codificazioni recenti di diritto interno, art. 25 China FECL. In giurisprudenza arbitrale v. il Lodo ICSID Klöckner c. Cameroon, in Clunet, 1984, p. 409; Lodo CCI n. 4761, in Recueil CCI,p. 519; n. 5030, Clunet, 1993, p. 1004 con nota di DERAINS; n. 5321. Addeil lodoCCI n. 3779, in Yearbook, 1984, p. 129; n. 2216, in Clunet, 1975, p. 917; n. 2478, in Yearbook, 1978, p. 222. In dottrina v. DELAUME, Transnational Contracts, §§ 2.08, 2.09; BERNARDINI, in GAILLARD (ed.), Transnational Rules, cit., p. 139.; FILALI, Lex mercatoria, cit., p. 148 s.; NASSER, Sanctity of contracts, cit., p. 146 s., FERRARI, JZ, cit., p. 12; LOWENFELD, cit., p.148.
252 Art. 6.2.2. s. Principi Unidroit; Art. 6.111 PECL; Art. 408 Contract Code. Nel diritto interno la nozione non è uniforme ma concettualmente convergente. (In art. 1467 c.c. italiano ; nel diritto britannico v. J. Lauritzen A.S. v. Wijsmüller B. V, 1 Lloyd's L. Rep.[1990], p. 1 s.; Art. 6:258 NBW olandese; art. 451 Codice civile russo. Cfr. Uncitral Legai Guide ori Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, Hardship Clauses, n. 1.2. In giurisprudenza arbitrale v. ad es. il lodo CCI n. 1512, in Yearbook, 1967, p. 129; n. 2291, Clunet, 1976, p. 989; n. 2478, in Clunet, 1975, p. 925; n. 5961, inClunet, 1997, p. 1051. In dottrina v. CHENG, General principles, cit., p. 118 s.; DELAUME,Transnational contracts, § 2.09; FOUCHARD, L Arbitrage commercial international, cit., p. 429;GOLDMAN, in LEW (ed.), Contemporary problems, p. 125; HORN, in HORN (ed.), Adaptation, cit., p. 25; VAN HOUTTE, in GAILLARIJ (ed.), Transnational rules, p. 115 s.; KAHN, in Le contrat économique international, cit., p. 205; MUSTILL, cit., p. 111; NASSAR, Sanctity of contracts, cit., p. 193 s.; RIPERT, cit., p. 603 s.; SONARAJAH, Inaternational commercial arbitration, p.261.
253 Art. 6.1.4 Principi Unidroit; art. 9.201 (1) PECL; art. 409 Contract Code. Tra le convenzioni internazionali v. art. 12 (3) della convenzione sul leasing internazionale. V. anche, nel diritto internazionale pubblico, l'art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto deitrattati. Tra i modelli contrattuali di fonte intergovernativa v. art. 11.4 ECE-Generai Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export (1957). Nel diritto interno v. ad es. Artt. 1460 s. Codice civile; art. 82 Code des obligations svizzero; § 320 s. BGB; art. 6:262NBW olandese; art. 17 China FECL; art. 246 codice civile egiziano; art. 1591 Code CivilQuébec; art. 328 (2) Codice civile Russo. In giurisprudenza arbitrale v. Lodo CCI n. 2538,Clunet, 1977, p. 950; n. 3540, Clunet, 1981, p. 915 con nota di DERAINS; n. 3640, Yearbook, 1982, p. 124. In dottrina v. ad es. PAULSSON, cit., p. 94; DASSER, Lex mercatoria cit., p. 112;O'NEILL, SALAM, in GAILLARD (ed.), Transnational Rules, p. 152 s. ; RIPERT, cit., p. 605. E nel diritto statunitense v. FARNSWORTH, Contracts § 8.12.
254 Cfr. art. 5.7. Principi Unidroit; art. 6.104 ed art. 2.102 PECL. Tra le convenzioniinternazionali v. art. 55 CVIM. Nel diritto interno v. art. 1591 Code civil; § 315 BGB; art. 424 (3) del Codice civile russo. Sulla questione si consenta di rinviare a F. MARRELLA, Contratti di vendita internazionale privi di prezzo, questione preliminare e Principi Unidroit, nota al lodo arbitrale CCI n. 7819, in Riv. arb., 2002. pp. 129-138.
255 Art. 6.1.9 e 6.1.10 Principi Unidroit; Art. 7.108 PECL. V. Part. 138 Code de Commerce; § 244 BGB; Art. 6:121 NBW olandese. In dottrina v. ad es. CARREAU Excbange rate risks ininternational contracts, dossier CCI; RIPERT, cit., p. 640; FOUCHARD, L'arbitrage, cit., p. 436; KAHN, La vente commerciale internationale, p. 196 s.
256 Art. 7,4.1 Principi Unidroit; Art. 9.501 PECL; Art. 431 Contract Code. In diritto interno v. Artt. 11, 18 China FECL; Art. 6:74 NBW olandese; Artt. 1457 (3), 1458 Code Civil Québec; art. 393 del Codice civile russo. In dottrina v. in particolare RIPERT, cit., p. 602 s.; FILALI, Lex mercatoria, cit., p. 175 s.
257 Artt. 7.3.1, 7.3.6 Principi Unidroit, Artt. 9.301 (1), 9.307 s. PECL. Tra la giurisprudenza arbitrale v. Lodo CCI n. 3540, Clunet, 1981, p. 915. In dottrina v. tra i molti LOWENFELD, cit., p. 133 s:; MUSTILL, cit., p. 113; TREITEL, in von MEHREN (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII, p. 121; DASSER, Lex mercatoria, p. 112; cfr. PAULSSON, cit., p. 95 con osservazioni critiche.
258 Art. 7.4.4 Principi Unidroit; art. 9.503 PECL; art. 437 Contract Code. Tra i modelli contrattuali di fonte intergovernativa v. ECE-General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export (1957). Per le convenzioni internazionali v. art. 74 CISG; Art. 82 ULIS. In diritto interno v. Art. 1150 Code Civil; art. 19 China FECL; art. 1613 Code Civil Québec; §§ 2-714 (1), 2-715 (2) dello UCC statunitense. Per la giurisprudenza arbitrale v. lodo CCI n. 5946, Yearbook, 1991, p. 110. In dottrina cfr. ad es. TALLON, Exemption clauses and penalties, in AJCL, 1992, p. 675 s.; CHENG, General principles, cit., p. 241 s.; 12; HANOTIAU, in GAILLARD (ed.), Transnational rules, p. 214. Il diritto tedesco presenta, in materia, alcune specificità. Viene impiegato, infatti, il concetto di adeguatezza (Adäquanz) che appare più vasto di quello di prevedibilità (foreseeability) impiegato dai Principi Unidroit in quanto porta a considerare il momento in cui il danno si verifica e non il momento della conclusione del contratto, tuttavia, il concetto viene impiegato in combinazione con quello di "Schutzzweck" portando a soluzioni convergenti con gli altri sistemi. V. al riguardo TREITEL, in Int'l Encyclopedia of Comparative Law, voi. VII, §§ 91 s.; nonché FERRARI, cit., JZ, 1998, p. 9.
259 Art. 7,1.7 Principi Unidroit; art. 8.108 PECL; Artt. 591 s. Contract Code. Tra le convenzioni internazionali v. art. 79 (1) CISG; art. 74 ULIS. Tra i modelli contrattuali di fonte intergovernativa art. 25 ECE-Generai Conditions for the Supply of Plant and Machineryfor Export (1957); e tra le guide contrattuali v. Uncitral Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, Exemption Clauses n. 1, 12; art, 34.1 UNIDO Model Form Turnkey Contract; e per i contratti modello internazionalmente uniformi di fonte privatistica: clause 66.1 FIDIC; Artt. 39 s. ORGALIME General Conditionsfor the Supply of Mechanical, Electrical and Related Electronic Products. Nel diritto interno v. Artt. 1147 s. Code Civil; Artt. 1693 s. Code Civil Québec; art. 24 China FECL. In giurisprudenza arbitrale v. lodo CCI n. 1782, in Clunet, 1975, p. 923; n. 2142, in Clunet, 1974, p. 892; n. 2478, in Clunet, 1975, p. 925; n. 3880, in Yearbook, 1985, p. 44; n. 3093 e 3100, in Clunet 1980, p. 95, con nota di DERAINS; n. 5864, in Clunet, 1997, p. 1073; lodo n. 2972 della Society of Maritime Arbitrators, Inc., New York, Nordic American Sbipping A/S v. Bayoil Inc, in Yearbook, 1995, p. 126. Tra una dottrina vastissima v. RIPERT, cit., p. 601 s.; CHENG, General principles, p. 228; DELAUME, Transnational contracts, § 2.08; FONTAINE, cit., in DPCl, 1979 p. 469 s.; FOUCHARD, L'arbitrage, cit., p. 441 s.; FILALI, Lex mercatoria, cit., p. 157; HARTKAMP, in BOELE-WOELKI, GROSHEIDE, HONDIUS, STEENHOFF (eds.), Comparability and evaluation, p. 95 s.; KAHN, in Le contrat économique international, p. 200 s.; LOWENFELD, cit., p. 148 s; MASKOW, cit., in AJCL, 1992, p. 663 s.; PAULSSON, cit., Rev. arb., 1990, p. 85;. RIVKIN, in GAILLARD (ed.), Transnational rules, p. 198 s.
260 Art. 7.4.8 Principi Unidroit; art. 9.504 PECL; art. 439 (1) Contract Code. Tra le convenzioni internazionali v. artt. 77, 85, 86 CVIM; Art. 13.6 della convenzione sul leasing internazionale. V. altresì art. 26 ECE-General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export (1957). Nel diritto interno v. artt. 21 s. China FECL; art. 9.96 (2a) NBW olandese; art. 1475 Code Civil del Québec; art. 404 (1) Codice civile russo. In giurisprudenza arbitrale v. lodo CCI n. 2478, in Clunet, 1975, p. 925; n. 2291, Clunet, 1976, p. 989; n. 2420, Clunet, 1976, p. 992; n. 2520, Clunet, 1976, p. 992; n. 3344, Clunet, 1982, p. 978; n. 4761, Clunet, 1987, p. 1012, 1017; n. 5910, Clunet, 1988, p. 1216 con nota di DERAINS; n. 5721, Clunet, 1990, p. 1019; n. 5885, Yearbook, 1991, p. 91; n. 5514, Clunet, 1992, p. 1022 con nota di DERAINS; Lodo ICSID Soutbern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arati Republic of Egypt, in ICSID Rev./IFILJ, 1993, pp. 328-377. In dottrina cfr. TALLON, cit., AJCL, 1992, p. 675 s.; DERAINS, L'obligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale, in RDAI, 1987, p. 377 s.; GOLDMAN, in LEW (ed.), Contemp. Probl., p. 125; LOWENFELD, cit., p. 148; MAYER, Le principe de bonne foi, cit., p. 551; MOLINEAUX, cit., p. 65. Secondo FILALI, Lex mercatoria, p. 183 s. il dovere di mitigazione del danno discende da quello di cooperazione tra le parti (su cui ora v. art. 5.3 Principi Unidroit).
261 Art. 7.4.13 Principi Unidroit; Art. 9.509 PECL. Nel diritto interno v. art. 1231 Code Civil; Art. 1384 c.c. italiano; art. 20 China FECL; artt. 1622 s. Code Civil del Québec; Artt. 330 s. del Codice civile russo; § 2-718 (1) UCC statunitense; nonché v. la Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative aux clauses pénales en droit civil, inRDU/ULR, 1978, I, p. 222 s. In dottrina v. tra i molti RIPERT, cit., p. 630; TALLON, cit., 681s.; FONTAINE, cit., p. 401 s.; ZIMMERMANN, The Law of Obligations, p. 105 s.; sul diritto britannico cfr. Chitty on contracts, I, 27a ed., London, 1994, n. 26-061.
262 Cfr. la vexata questio dell'entrata in vigore della convenzione sulla prescrizione in materia di vendita internazionale; nonché l'art. 39 (2) CISG ed art. 39 (1) ULIS. Tra la giurisprudenza arbitrale CCI v. lodo n. 6281, Clunet, 1991, p. 1054 con nota di HASCHER. In dottrina v. ad es. CHENG, General Principles, cit., p. 373 s.; E. LAUTERPACHT, Private law sources., p. 118 s.; MAYER, cit., p. 554; RIPERT, cit., p. 643 s.; LOWENFELD, cit., p. 142; WINSHIP, The Convention on the limitation period in the international sale of goods: The United States adopts UNCITRAL's firstborn, in Int. Law., 1994, p. 1074 s.
263 V. art. IV Secs. 1-8 World Bank guidelines on the treatment of foreign direct investment, in SHIHATA, Legal treatment of foreign investment, p. 162 S., anche circa il metodo di calcolo della compensazione; nonché l'art. 13 (1) della Carta sull'energia, in ICSID Rev./FILJ, 1995; p. 273. In giurisprudenza cfr. Lodo ICSID, Asian Agricultural Products LTD v. Republic of Sri Lanka, in ILM, 1991, p. 619 s.; Ad Hoc Awards , 7 October 1989 et June 30, 1990, Antoine Biloune (Syria) and Marine Drive Complex Ltd. (Ghana) v. Ghana Investments Centre and the Govemment of Ghana, in Yearbook, 1994, p. 11, 28. In dottrina v. CARREAU, JUILLARD, Droit international économique, cit., p. 394 s. e riferimenti ivi citati; CARREAU voce Investissement, in Rép. dr. int.; SHIHATA, MIGA and foreign investment, p. 124 s. L'indennizzo, f dovrebbe essere, secondo una nota trilogia concettuale prompt, adequate and effective (dottrina Hull). I metodi di determinazione del quantum dell'indennizzo sono di vario tipo. Si va dal valore contabile (book value) a quello di sostituzione (replacement value), al valore di mercato (market value), al valore di avviamento (going concern value) basato sul metodo del discounted cash flow dei ricavi futuri, v. HENKIN, PUGH, SCHACHTER, SMIT, International Law, p. 1106 s.; BROWNLIE, General Principles of Public International Law, p. 533 s.; LAVIEC, Protection et Promotion, p. 193 s. In giurisprudenza arbitrale v. ad esempio Lodo ICSID, Southern Paczfic Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Rev./FILJ, 1993, p. 374 s.; AMINOIL, cit., ILM, 1982, p. 1031 s. Sul tema v. MANN, State corporations ininternational relations, in Further studies in international law, Oxford, 1990, p. 260 s. e cfr. PAULSSON, Arbitration without privity, in ICSID Rev./FILJ, 1995, p. 252.
264 Art. 4.4 Principi Unidroit. Per la prassi arbitrale v. Lodo CCI n. 5961, Clunet; 1997, p. 1051, con nota di HASCHER ed in dottrina v. KAHN, L'interpretation des contrats in ternationaux, in Clunet, 1982, p. 5.
265 Artt. 4.1 ss. Principi Unidroit; art. 5.101 PECL; art. 111 Contract Code; tra le Convenzioni internazionali v. Art. 8 CVIM. Nel diritto interno v. art. 1156 Code Civil; art. 1425 :, Code Civil Québec; art. 431 Codice civile Russo; Art. 1-205 (3) UCC. Nella giurisprudenza . arbitrale v. i lodi CCI n. 1434, Clunet, 1976, p. 978; n. 7331, Clunet, 1995, p. 1001, spec. p. 1003; n. 5961, Clunet, 1997, p. 1051 con nota di HASCHER n. 8694, Clunet, 1997, p. 1056; ARAMCO, MR, 1963, p. 117 s. In dottrina v. tra i molti, RIPERT, cit., p. 598; RABEL, The conflict of laws, II, p. 534; FOUCHARD, L'arbitrage, p. 435; BONELL, in Unidroit (ed.), New directions in international trade law, p. 126; HARTKAMP, The UNIDROIT principles for international commercial contracts and the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, in BOELE-WOELKI, GROSHEIDE HONDIUS, STEENHOFF (eds.), Comparability and Evaluation, Dordrecht, Boston, London 1994, p. 91 s.
266 V. in diritto interno art. 3109 Code Civil Québec; art. 11 (1) EGBGB tedesco; in giurisprudenza arbitrale v. Lodo CCI n. 4145, Clunet, 1985, p. 985; n. 4996, Clunet, 1986, p. 1132, con nota di DERAINS; n. 4145, Yearbook, 1987, p. 97 s. In dottrina v. ABEND, Die lex validitatis im internationalen Vertragsrecht, p. 19 s.
267 Artt. 4.5, 4.6 Principi Unidroit; Artt. 5.103, 5.106 PECL. In diritto interno v. 1162 Code Civil; Artt. 1367, 1370 Codice Civile; § 5 AGBG tedesco; Artt. 1428, 1432 Code Civil Québec; § 236 (d) Restatement 2nd of the Law of Contracts. Nella giurisprudenza arbitrale v. Lodo CCI n. 1434, Clunet, 1976, p. 983; n. 3380, Clunet, 1981, p. 9, con nota di DERAINS; n. 3460, Clunet, 1981, p. 939; n. 3540, Yearbook, 1982, p. 124; n. 3243, Clunet, 1982, p. 968; n. 6378, Clunet, 1993, p. 1018; n. 8365, Clunet, 1997, p. 1078; Ad Hoc-Award of March 27, 1991, Yearbook, 1992, p. 11, 16; Lodo ICSID/CIRDI Asian Agricultural Products LTD v. Republic of Sri Lanka del 21 giugno 1990, in ILM, 1991, p. 580, 596 p.. In dottrina v. FILALI, Lex mercatoria, p. 220; PAULSSON, cit., Rev. arb., 1990, p. 92; RIPERT, cit., p. 653; SCHMITTHOFF International trade usages, n. 70 s.; FOUCHARD, L'arbitrage, p. 434; KAHN, L'interpretation, cit., p. 5; P. LALIVE, The first World Bank arbitration (Holiday Inns v. Morocco) - Some legal problems, in BYBIL, 1980, p. 153 s.; LOWENFELD, cit., p. 148; MUSTILL, cit., p. 114.
268 V. su tutti questi aspetti E. GAILLARD, Jur. international, Arbitrage commercial international, droit applicable au fond du litige, droit international, Fasc. 586-9-1; Jur. Procedure civile, Fasc. 1070-1, n. 56, pp. 16-17.
269 Lodo CCI n. 7110, commentato supra p. 395 ss. Secondo gli arbitri: "It is a general principle of interpretation widely accepted by national legal systems and by the practice of international arbitral tribunals, including ICC arbitral tribunals, that in case of doubt or ambiguity, contractual provisions, terms or clauses should be interpreted against the drafting :, party (contra proferentem) ... On the other hand, the meaning to be ascribed to expressions ., contained in international transactions ab initio submitted to international commercial arbitration should be consistent with the nature and expected role of the dispute-resolution method chosen by the parties and the concomitant impact of such choice not only on procedural aspects but also on the law governing the merits. Finally it is also a generally accepted practice by international arbitral tribunals, predicated upon it is also a generally accepted practice by international arbitral tribunals, predicated upon elementary notions of coherence and rationality, to assume that the same words or expressions shall have the same meaning throughout the documents containing them".
270 In diritto interno v. art. 1443 Code Civil Québec; Art. 308 (3) Codice civile russo; in giurisprudenza arbitrale v. il lodo CCI n. 4972, in Recueil CCI, p. 380 con nota di DERAINS; ARAMCO, in ILR, 1963, p. 117 s.; in dottrina v. FOUCHARD, L'arbitrage, p. 442.
271 Cfr. supra p. 302 ss.
272 Cfr. ad es. Part. 16 (1) Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration; nonché Art. 21 (2) Uncitral Arbitration Rules. In diritto interno v. ad es. art. 35 China FECL; Art. 1053 c.p.c. olandese; art. 178 (2) LDIP svizzera. In dottrina v. in particolare BERGER, International Economic Arbitration, p. 120; DELAUME, Transnational Contracts, § 9.07;.SALVATORE, La nuova lex mercatoria, cit., p. 794 s.
273 V. English Commercial Court, HarbourAssurance Co. Ltd. v. Kansas General International lnsurance Co. Ltd., 1 Lloyd's L. Rep. [1992] 81; adde Paul Smith Ltd. v. H & S International Holding Co. Inc., 2 Lloyd's L. Rep. [1991], 127, spec. p. 130; Ad Hoc Award of January 14, 1982, Elf Aquitaine Iran (France) v. National Iranian 0il Company, Yearbook, 1986, p. 97, 102 in cui si afferma che: "an arbitration clause may not always be operative in cases where it is clearly indicated by the facts and circumstances that there never existed a valid contract between the parties".
274 V. tra le convenzioni internazionali l'art. 7 della legge Modello Uncitral; l'art II (2) della Convenzione di New York che ammette che la convenzione d'arbitrato possa essere "contenuta in un ulteriore lettera o in un telegramma; v. le notazioni di SALVATORE, La nuova lex mercatoria, cit., p. 798 s.
275 V. in questa ipotesi, inter alia, l'art. II della Convenzione di Ginevra del 1961, e, nel diritto interno, l'art. 177 della LDIP svizzera.
276 Il principio è stato ribadito il 25 aprile 1997 dall'Organo d'Appello dell'OMC nel caso Etats - Unis - Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés en provenance de l'Inde" (WT/DS33/AB/R) ove numerosi riferimenti ai diritti l'interni. V. al riguardo F. MARRELLA, L'OMC et le textile, cit., p. 659 s. V. art. 24 (1) Uncitral Arbitration Rules, in materia di clausola compromissoria. In giurisprudenza arbitrale cfr. loio CCI n. 6653, Recueil CCI, III, p. 512 s., con nota di ARNALDEZ; lodo CCI n. 1434, Clunet, 1976, p. 978; n. 3344, Clunet, 1982, p. 978; n. 3894, Clunet, 1982, p. 987; n. 7331, Clunet, 1995, p. 1001 s.; Lodo ICSID Asian Agricultural Products LTD. v. Republic of Sri Lanka del 21 giugno 1990, ILM, 1991, p. 603. Tra una dottrina sterminata v. RIPERT, cit., p. 646; FOUCHARD L'arbitrage, cit., p. 442; CHENG, General Principles, p. 326 s.; FERRARI, cit., JZ, 1998, p. 13.
277 Secondo CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 44-45, posto che: a) i principi A generali di diritto devono esistere ed essere uniformemente applicati nella maggior part . gli Stati e, b) che gli stessi principi siano sentiti come obbligatori dagli Stati anche solo in base alla loro uniforme previsione ed applicazione all'interno dei rispettivi ordinamenti; ne segue che gli stessi principi divengono norme di diritto interstatale consuetudinario. Poste queste premesse ci sembra che, nel momento in cui si riconoscesse ai Principi Unidroit il valore di principi generali di diritto nel senso ora precisato si avrebbe anche l'adattamento automatico dell'ordinamento italiano al diritto consuetudinario di cui i Principi si fanno portatori col risultato (ex art. 10, comma 1, Cost.) che, in caso di contrarietà della norma delle legge italiana con un Principio Unidroit si verificherebbe una situazione di illegittimità costituzionale con il risultato di investire la Corte Costituzionale di problematiche lexmercatoristiche.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.